| |
Tremonti-ter. Un'aiuto per tutti!
Data: venerdì 30 ottobre 11:46
Argomento: Fisco e Tributi
|
Soggetti beneficiari
Titolari di reddito di impresa, a prescindere dal regime contabile adottato (regime dei minimi e nuove iniziative produttive), quindi dalle imprese familiari alle società di persone, consorzi, cooperative, enti pubblici, società di capitali.
L’agevolazione opera anche per le società in perdita e inoltre:
- le imprese neo costituite, che non subentrino in attività preesistenti, possono beneficiare del riporto illimitato, se la detassazione avviene in uno dei primi tre periodi di imposta
- le imprese in contabilità ordinaria possono utilizzare la perdita in compensazione con i redditi della stessa natura realizzati nei cinque successivi periodi di imposta
- le imprese minori e gli imprenditori individuali potranno portare in deduzione la perdita generata dai redditi di diversa natura realizzati esclusivamente nello stesso periodo in cui si determina la perdita stessa (il che rende necessaria una valutazione di opportunità dell’investimento, pena la perdita del beneficio nel caso di presenza di una perdita e di assenza di redditi diversi nello stesso esercizio).
Beni soggetti all’agevolazione
Sono agevolabili esclusivamente gli investimenti in macchinari e apparecchiature comprese nella divisione 28 della tabella Ateco 2007.
I macchinari nuovi esposti nelle show room e usati esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo rientrano nell’agevolazione.
Il requisito di novità sussiste anche nel caso il bene non sia stato acquistato dal produttore/rivenditore ma da un soggetto diverso, a condizione che il bene non sia mai stato utilizzato né da parte del cedente né da altri soggetti. In questo caso è utile un’attestazione del venditore integrata con la dichiarazione che il bene non è mai stato ammortizzato.
Importo e applicazione della detassazione
L’agevolazione comporta l’esclusione dall’imposizione sul reddito di impresa del 50% del valore degli investimenti effettuati.
In pratica, l'agevolazione è costituita da una riduzione dell'imponibile pari al 50% del costo sostenuto.
(esempio: acquisto di macchinario per € 10.000, riduzione della base imponibile di un importo pari a € 5.000 con conseguente riduzione delle imposte da versare della detassazione. Atenzione però: la detassazione non ha effetti a fini IRAP.
Al costo vanno detratti gli eventuali contributi in conto impianti erogati all'impresa. Nel caso in cui il contributo venga ricevuto in periodi successivi a quello di acquisizione del bene, è necessario eseguire una variazione in aumento nel periodo di ricevimento del contributo, pari alla differenza tra agevolazione originaria e quella calcolata sul valore del bene tolto il contributo.
L’agevolazione può essere usufruita solo in sede di versamento a saldo delle imposte dovute per ciascuno dei due periodi previsti, il che esclude che il vantaggio possa essere utilizzato con un calcolo previsionale dell’acconto.
Vincoli
I beni acquisiti mediante l’agevolazione non potranno essere ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività di impresa prima del secondo esercizio successivo a quello in cui avviene l’acquisto (gli investimenti avvenuti nel 2009 non possono essere ceduti prima del 31.12.2010, mentre per i beni acquistati nel 2010, la decadenza vale fino al 31.12.2011)
Cumulo con altre agevolazioni
Sarà possibile, a meno di variazioni di norma, cumulare la Tremonti-ter con altre agevolazioni pubbliche (contributi comunitari). L’agevolazione non si configura infatti come “aiuto di stato” e non dovrebbe essere soggetta a vincoli di cumulo.
|
|
|