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Fisco e Tributi » La tassazione di un acquisto di autovettura di lusso per l'Amministratore Unico
lunedì 08 marzo 16:04 − Articolo letto 2137 volte
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    Acquisto di autovettura di lusso per l'amministratore unico: tassazione in capo alla società o all'amministratore?


Una società a responsabilità limitata intende acquistare un autovettura "di lusso" da concedere in uso all'amministratore unico che la utilizzerà sia per fini aziendali sia per fini personali. La tassazione avverrà in capo all'amministratore o alla società?


L'acquisto di un'autovettura da parte di un'impresa è sottoposta ad una particolare disciplina rivolta ad evitare "abusi fiscali" che potrebbero essere perseguiti quando il veicolo non rappresenta un bene strumentale all'attività d'impresa. In proposito, si ricorda che il Ministero delle finanze nella Circolare n. 48/E del 1998 ha precisato che "si considerano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa i veicoli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata (rientrano, ad esempio, nella fattispecie in esame le autovetture per le imprese che effettuano attività di noleggio delle stesse, gli aeromobili da turismo e le imbarcazioni da diporto utilizzate dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione)".
Pertanto, per tutte le imprese che non esercitano le menzionate attività - ai fini delle imposte dirette - i costi connessi alle autovetture sono sottoposti alle limitazioni sancite dall'articolo 164 del D.P.R. n. 917/1986 (che non ha subito modifiche in seguito alla recente riforma fiscale di cui al D.Lgs. n. 344/2003). Tale norma dispone, comunque, la deducibilità integrale e senza alcuna limitazione dei costi connessi ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. In tal caso l'utilizzo promiscuo deve verificarsi per un periodo pari alla metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta dell'impresa (il conteggio è riferito esclusivamente alla singola autovettura e non anche all'utilizzatore ed è anche proporzionato alla durata del possesso dell'autovettura). Tuttavia, nonostante l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente dei redditi derivanti dall'attività di collaborazione coordinata e continuativa, tale disposizione non può essere estesa al caso di utilizzo promiscuo dell'autovettura da parte dell'amministratore.
Infatti, come precisato dal Ministero delle finanze nella Circolare n. 5/E del 2001 (in contrasto con quanto poco prima esposto dalla Direzione Regionale della Lombardia nella Circolare n. 29 del 2000), l'assimilazione di cui all'articolo 34 della legge n. 342 del 2000 "concerne le modalità di determinazione del reddito del collaboratore ai fini delle imposte dirette, ma non si configura quale assimilazione delle due tipologie di rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge". Pertanto, poiché non è stato modificato il disposto dell'articolo 164 comma 1 lettera a), numero 2) del Tuir (che prevede la deducibilità integrale dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta), per i veicoli concessi in uso agli amministratori devono essere applicate le disposizioni della successiva lettera b) della norma citata, che prevede la deducibilità parziale, nella misura del 50%, dei componenti negativi relativi alle autovetture non utilizzate esclusivamente come beni strumentali nell'attività dell'impresa (il limite di deduzione è elevato all'80% per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio). Inoltre, nell'ambito della previsione relativa ai veicoli con deduzione parziale è stata stabilita un'ulteriore limitazione. Viene, infatti, previsto che il costo sostenuto per l'acquisto di un'autovettura è fiscalmente rilevante fino ad un ammontare di euro 18.075,99, limite aumentato ad euro 25.822,85 per gli autoveicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio. In ogni caso, è fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa - come spesa per prestazione di lavoro - l'importo tassato in capo all'amministratore (fringe benefit) per l'utilizzo personale dell'autovettura sulla base di quanto disposto dall'articolo 95 del D.P.R. n. 917 del 1986.
Nel caso invece di acquisizione dell'autoveicolo tramite contratto di locazione finanziaria, la norma dispone che non si deve tenere conto della parte dei canoni proporzionalmente corrispondenti al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati. Ulteriori limitazioni vengono poste nei casi in cui gli autoveicoli con deduzione parziale vengano utilizzati in conseguenza di un contratto di locazione (non finanziaria) o di noleggio. In questo caso, non possono essere dedotti costi eccedenti euro 3.615,20.
Per quanto riguarda la disciplina Irap, si ricorda che i costi relativi alle autovetture sono deducibili dalla base imponibile secondo le regole previste ai fini delle imposte dirette. Comunque, si ritiene utile precisare che non è invece deducibile ai fini Irap il benefit che ai soli fini Irpef è tassato in capo all'amministratore per l'utilizzo personale dell'autovettura aziendale.
Dal 1° gennaio 2001 l'Iva relativa all'acquisto di autovetture non oggetto dell'attività è detraibile in misura pari al 10% (la detraibilità è totale per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio). Tale misura è aumentata al 50% per le autovetture dotate di propulsore non a combustione interna (es. auto elettriche).
Invece, è oggettivamente indetraibile l'Iva connessa all'acquisto di beni e servizi relativi a tali veicoli.
Passando ad analizzare le conseguenze di natura tributaria in capo all'amministratore, si evidenzia che dal 1° gennaio 2001 i redditi derivanti dall'attività di collaborazione coordinata e continuativa sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Tale modifica ha determinato significativi cambiamenti nelle modalità di tassazione dei redditi percepiti dagli amministratori con particolare riferimento all'applicazione agli stessi della disciplina dei compensi in natura.
I compensi in natura percepiti dagli amministratori, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge o ai familiari a carico, nonché il diritto ad ottenerli da terzi, concorrono a formare il reddito in misura pari al valore normale dei beni o servizi. Sono però stabilite delle regole di determinazione forfetaria per i benefit più comuni. Infatti, l'utilizzo promiscuo dell'autovettura da parte dell'amministratore comporta che il relativo valore economico dell'uso, determinato ai sensi dell'articolo 51 del Tuir, vada a incrementare la base imponibile del reddito dello stesso utilizzatore.
Il fringe benefit tassato è pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 Km, calcolato sulla base del costo chilometrico desumibile dalle tariffe Aci . Inoltre, nel caso in cui l'autovettura venga utilizzata per un periodo inferiore all'anno solare, l'importo del reddito in natura deve essere ragguagliato ai giorni di utilizzo dello stesso veicolo durante l'anno. Tuttavia, se l'azienda trattiene o addebita per l'uso promiscuo un importo all'amministratore a titolo di rimborso per la "quota parte" di utilizzo a fini personali dell'autovettura, il compenso in natura in capo all'amministratore deve essere assunto al netto dell'importo trattenuto o addebitato, che va considerato al lordo dell'Iva addebitata in fattura.
In ogni caso, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati di importo non superiore ad euro 258,23 non concorre a formare il reddito; nel caso in cui tale importo venga superato nel periodo d'imposta, l'intero valore dei beni ceduti e dei servizi prestati concorre a formare il reddito complessivo del dipendente o del collaboratore.

febbraio 2004
di Nicola Sernia

Fonte: Azienda & Fisco - Quindicinale di attualita' e pratica tributaria - Ipsoa Editore

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