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Fisco e Tributi » Novità nell'Associazione in Partecipazione
giovedì 05 febbraio 10:41 − Articolo letto 1304 volte
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Infatti, l'assimilazione all'utile da partecipazione delle somme spettanti all'associato che apporta capitale comporta, inevitabilmente, I'indeducibilità per l'associante. La modifica si inquadra in uno scenario che tenta di uniformare il trattamento fiscale degli utili che fuoriescono dall'impresa, sotto qualsiasi veste.
La norma di riferimento è l'articolo 109, comma 9, lettera b), del nuovo Tuir secondo cui è indeducibile la remunerazione dovuta relativamente ai contratti di associazione in partecipazione allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi. In sostanza, è indeducibile la remunerazione corri- sposta all'associato che apporta capitale ovvero capitale più lavoro (apporto misto).
Resta deducibile per l'associante la remunerazione corrisposta laddove l'associato apporta esclusivamente lavoro. Infatti, l’articolo 95 del Tuir (Spese per prestazioni di lavoro) stabilisce che le partecipazioni agli utili spettanti agli associati in partecipazione sono computate in diminuzione dal reddito dell' esercizio di competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto economico, fermo restando quanto stabilito per gli apporti di capitale.
L'indeducibilità o la deducibilità per l'associante prescinde dalla natura giuridica dell'associato e di- pende, quindi, solo dalla natura dell'apporto. Per quanto concerne il principio sottostante le novità apportate alla disciplina del contratto di associazione in partecipazione, si ritiene condivisibile quanto espresso dalla VI Commissione finanze della Camera dei deputati nel proprio parere sullo schema di riforma dell'lres.
Nel parere si afferma che l'equiparazione della posizione dell'associato che apporta capitale a quella del socio è condivisibile quando l'associante in partecipazione è una società di capitale; l'impostazione è meno condivisibile quando l'associante è un soggetto Ire esercente attività d'impresa. In questo caso, infatti, non si è in presenza di un soggetto i cui utili ordinariamente distribuiti ai soci si configurano come dividendo -come per i soggetti Ires - e, quindi, forse sarebbe stato più opportuno continuare a prevedere, per il caso di associanti imprese individuali o società di persone, la deducibilità in capo agli stessi e la piena tassazione in capo all'associato. In pratica, l' associazione in partecipazione avrebbe dovuto rimanere, in queste fattispecie, nell'alveo dei contratti sinallagmatici che comportano deduzione per chi paga e tassazione pel chi riceve. Le novità in materia di associazione in partecipazione si applicano a partire dal primo periodo d'imposta successivo all' l gennaio 2004; tuttavia, in via transitoria, non si applicano all'associato la regola della parziale concorrenza alla formazione del reddito e le norme sulle ritenute di cui all'articolo 27 del Dpr 600/73 laddove l' associante abbia già dedotto dal proprio reddito d'impresa le remunerazioni corrisposte all' associato.

Il Sole24Ore 04/02/04

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